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Cassazione, sentenza 5 giugno 2014, n. 12685, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Rinunzia agli effetti di un testamento - Accordo tra tutti i coeredi - Necessità - Forma.


Per la valida rinunzia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, art. 519 e art. 1350
Massime precedenti Conformi: N. 5666 del 1988