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Cassazione, sentenza 30 dicembre 2013, n. 28716, sez. II civile

SUCCESSIONE – Convenzione matrimoniale – Testamento.


Essendo valida la convenzione matrimoniale, non si possono ricomprendere nell’asse ereditario tutti gli immobili ma solo quelli che non sono in comproprietà al coniuge.
(Nel caso di specie il testamento aveva disposto degli immobili per l'intero ma detta disposizione era inefficace relativamente alla quota in comproprietà al coniuge).