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Cassazione, sentenza 20 ottobre 2014, n. 22168, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - DEVOLUZIONE AL SOSTITUTO - Fedecommesso "de residuo" - Insussistenza dell'obbligo di conservazione - Irrilevanza - Nullità ex art. 692, quinto comma, cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.


In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso "de residuo" l'imposizione dell'obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587,  Cod. Civ. art. 692,  Cod. Civ. art. 697
Massime precedenti Vedi: N. 2797 del 1973, N. 1285 del 1980