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Cassazione, sentenza 20 giugno 2014, n. 14119, sez. II civile

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Testamento olografo – Sottoscrizione.


In tema di sottoscrizione non apposta in calce al testo del testamento, può ritenersi rispettato il dettato normativo dell'art. 602 c.c., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla.
Perché si abbia una manifestazione di ultima volontà e quindi esista un negozio mortis causa, è necessario soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte