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Cassazione, sentenza 14 ottobre 2013, n. 23278, sez. II civile

I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Successione regolata dal codice civile del 1865 - Disposizione testamentaria lesiva della legittima - Nullità - Esclusione - Inefficacia relativa al legittimario attore in riduzione.

Anche nella successione "mortis causa" regolata dal codice civile del 1865, la disposizione testamentaria lesiva della legittima non è nulla, ma solo esposta a riduzione, conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario pretermesso, e, dunque, inefficace nei confronti di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 821,  Cod. Civ. art. 554
Massime precedenti Vedi: N. 9424 del 2003


II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - FATTISPECIE ESCLUSIVA - CLAUSOLA "SI SINE LIBERIS DECESSERIT" - Natura della clausola - Validità - Condizioni.

In materia di testamento, la clausola "si sine liberis decesserit" non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato, sicché la clausola è valida solo quando abbia tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre è nulla quando venga impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissaria, vietata dalla legge, occorrendo, al riguardo, un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 692
Massime precedenti Conformi: N. 11428 del 1990


III) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - Criteri ermeneutici - Principio di conservazione - Rilevanza - In caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative.

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 587, 1362 e 1367
Massime precedenti Conformi: N. 4022 del 2007