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Cassazione, sentenza 11 luglio 2014, n. 15888, sez. III civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - Comportamento del successibile - Necessità - Conseguenze - Voltura catastale effettuata dall'altro chiamato all'eredità - Irrilevanza.

 

L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius".

Riferimenti normativi: cod. civ. art. 476, cod. civ. art. 2032

Massime precedenti Vedi: N. 10796 del 2009, N. 2743 del 2014