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Cassazione, sentenza 11 giugno 2015, n. 12158, sez. II civile

SUCCESSIONI - Istitutio ex re certa - Beni non compresi nel testamento.

L'interpretazione della volontà del testatore espressa nel testamento, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito cui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire detta volontà, con la possibilità di avvalersi, in tale attività interpretativa, delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c., con gli opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, con la conseguenza che ove tale operazione è aderente a dette regole e la statuizione è sorretta da congrua e logica motivazione, la stessa esula dal sindacato di legittimità.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (c.d. istitutio ex re certa) ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni.


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - "Institutio ex re certa" - Coesistenza con la successione legittima - Esclusione - Fondamento.

In tema di delazione dell'eredità, non ha luogo la successione legittima (nella specie, per la somma risultante da un credito su un conto corrente intestato al "de cuius", non oggetto di legato) agli effetti dell'art. 457, secondo comma, cod. civ., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457 com. 2, Cod. Civ. art. 588 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6697 del 2002 Rv. 554288, N. 24163 del 2013 Rv. 628231