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* Cassazione, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22977, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - Scioglimento negoziale della comunione limitatamente ad uno dei coeredi - Natura di contratto plurilaterale e non di scambio - Configurabilità - Conseguenze - Sottoscrizione di tutti i coeredi - Necessità - Esclusione - Efficacia nei confronti dei contraenti e degli assenti - Limiti.


In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 713, 1111, 1322, 1420 e 1466
Massime precedenti Vedi: N. 3529 del 1982, N. 18218 del 2013