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Cassazione, sentenza 15 ottobre 2018, n. 25698, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - Disposizione testamentaria - Distinzione tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto con contestuale istituzione di eredi nudi proprietari - Individuazione - Criteri - Fattispecie.  

 

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria;  ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, col testamento impugnato, fosse stata disposta, in favore della moglie e delle sorelle e nipoti, una istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria in quanto il testatore, con l'univoco utilizzo del termine "proprietà" per entrambe le disposizioni, aveva inteso segnare la posteriorità sul medesimo bene del diritto dei nipoti e delle sorelle, rispetto a quello della moglie, restando invece irrilevante l'utilizzo della formula "vita natural durante" per circoscrivere temporalmente il diritto di quest'ultima).