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Cassazione, sentenza 11 giugno 2019, n. 15667, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Successione testamentaria - Diritti d'uso ed abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Costituzione immediata a seguito dell'apertura della successione - Conseguenze.
 

I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c. si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi; ne consegue che il coniuge superstite potrà invocare "ipso iure" l'acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all'azione di riduzione.