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Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24218, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" – SUCCESSIONE  TESTAMENTARIA  -  ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO - Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

 

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.