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Cassazione, ordinanza 15 aprile 2019, n. 10498, sez. I civile

SUCCESSIONI TESTAMENTO - Esecutore testamentario Cessazione dell’incarico Prima del decorso di un anno dalla morte del testatore Obbligo di rendiconto Sussiste.
 

Ai sensi dell’art. 709 c.c. l’esecutore testamentario è tenuto a rendere il conto della propria gestione ogni volta che quest'ultima cessi, ed anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore.