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* Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26873, sez. II civile

SUCCESSIONI           "MORTIS           CAUSA" – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - Successione testamentaria - Capacità di testare - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.