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Cassazione, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9364, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA - Data dell'atto - Indicazione completa del giorno, mese ed anno - Necessità - Omissione totale o parziale - Annullamento del testamento - Valutazione della rilevanza sul regolamento d'interessi contenuto nell'atto - Esclusione.
 

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. 




CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - Successioni - Annullabilità del testamento - Azione di annullamento - Effetti.

La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.