Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

* Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n. 11472, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - ERRORE - Revocazione di un testamento - Revocazione della revocazione - Revoca tacita della precedente revoca espressa - Ammissibilità - Condizioni Redazione di un testamento successivo contenente disposizioni incompatibili – Necessità.

La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.