SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI
GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO -
LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - PROCEDURE INDIVIDUALI - Divieto - Applicabilità alle
sole procedure esecutive - Azioni dei creditori di accertamento e di condanna
nei confronti dell'erede - Promuovibilità.
In pendenza della
procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto
posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne
unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di
promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per
procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per
soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale.