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Cassazione, sentenza 21 aprile 2016, n. 8104, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - PROCEDURE INDIVIDUALI - Divieto - Applicabilità alle sole procedure esecutive - Azioni dei creditori di accertamento e di condanna nei confronti dell'erede - Promuovibilità.
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale.