SUCCESSIONI - Quota di eredità riservata al
legittimario – Reintegrazione – Conguaglio – Calcolo - Fattispecie.
Nel procedimento per la
reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve aver
riguardo al momento della apertura della successione per calcolare il valore
dell’asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia, stabilire
l’esistenza e l’entità della lesione di legittima nonché determinare il valore
dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale
integrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante
l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato
valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario
avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendosi
osservare che qualora vi siano conguagli da attribuire, per riequilibrare
l’assegnazione ad altro erede di beni che in parte dovevano essere destinati al
coerede avente diritto ai conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al
valore, al momento della divisione, del bene (o dei beni) che avrebbe dovuto
essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato
valore.