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* Cassazione, sentenza 17 marzo 2016, n. 5320, sez. II civile

SUCCESSIONI - Quota di eredità riservata al legittimario – Reintegrazione – Conguaglio – Calcolo - Fattispecie.
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendosi osservare che qualora vi siano conguagli da attribuire, per riequilibrare l’assegnazione ad altro erede di beni che in parte dovevano essere destinati al coerede avente diritto ai conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al valore, al momento della divisione, del bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore.