SUCCESSIONI - Donazioni anteriori o posteriori al
rapporto da cui deriva la qualità di legittimario – Riunione fittizia.
In
materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione
disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla
massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata
del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi
tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la
qualità di legittimario.
L'equiparazione delle
donazioni anteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di
legittimario a quelle posteriori risponde alla ratio della riunione fittizia
che ha lo scopo di determinare la quota della quale il defunto poteva disporre
e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.