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* Cassazione, sentenza 15 dicembre 2016, n. 25891, sez. II civile

SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO D’INVENTARIO - Termine per liquidare le attività ereditarie – Istanza di proroga – Rigetto – Ricorso straordinario per cassazione – Non sussiste.
In tema di assegnazione di termine all’erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale rigetta l’istanza di proroga del termine per completare la procedura di liquidazione non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 111 della Costituzione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità, ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti di richiesta di proroga di termine in precedenza assegnato a seguito di istanza dei creditori.