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* Cassazione, sentenza 12 dicembre 2016, n. 25346, sez. II civile

SUCCESSIONE - Istituzione di erede universale - Liquidazione della legittima in denaro.
Gli eventi succedutisi temporalmente dopo il momento dell'apertura della successione ereditaria sono indifferenti in relazione alla concreta individuazione e determinazione della massa ereditaria, di guisa che gli elementi costituenti quest'ultima, anche se all'attualità del successivo momento della loro valutazione, risultano di altro proprietario devono essere comunque considerati e stimati al fine della corretta determinazione delle quote ereditarie.
Nel caso di divisione ereditaria effettuata dal testatore, ai legittimari va attribuito l’equivalente monetario della quota di legittima che costituisce un credito di valore da accertarsi al momento dell’apertura della successione e da attualizzarsi al momento della sentenza, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito che ne determina la rivalutazione.