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Cassazione, sentenza 29 novembre 2016, n. 24252, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - Domanda di pronuncia di indegnità - Interesse ad agire - Esistenza di successibili in luogo dell'indegno per diritto di rappresentazione - Irrilevanza.
L'esistenza di successibili per diritto di rappresentazione in luogo dell'indegno non costituisce circostanza di per sé idonea ad escludere l'interesse ad agire, per far pronunziare l'indegnità, di coloro che hanno titolo di subentrare nell'asse ereditario in caso di rinuncia di detti successibili all'eredità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI SUCCEDERE - Azione per la pronuncia dell'indegnità - Prescrizione decennale - Ipotesi di cui all'art. 463 n. 6 c.c. - Decorrenza - Individuazione - Riferimento all'apertura della successione - Esclusione - Criteri - Fattispecie.
Nell'ipotesi di azione volta ad ottenere la pronunzia dell'indegnità a succedere in ragione della formazione o dell'uso di un testamento falso (art. 463 n. 6 c.c.), il termine decennale di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitare la stessa abbia la ragionevole certezza e consapevolezza sia della circostanza che una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto a conseguire l'eredità o il legato, in virtù di indici oggettivamente univoci idonei a determinare detto convincimento in una persona di normale diligenza, il cui apprezzamento è riservato alla valutazione del giudice del merito.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificata l'iniziale inerzia dell'attrice che, pur avendo alcune perplessità, non aveva ancora maturato certezze sulla non autenticità di un testamento olografo prima della rivelazione da parte del fratello).