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Cassazione, sentenza 23 novembre 2016, n. 23900, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - Successione testamentaria - Capacità - Di testare - Incapacità - Casi - Incapaci (naturali) d'intendere e volere nel momento in cui fecero testamento - Sussistenza - Accertamento - Motivazione relativa - Requisiti.
Quando un giudizio - come, nella specie, quello sulla capacità di intendere e di volere della persona defunta (al fine di valutarne la capacità di testare) - deve necessariamente risultare dall'esame coordinato di numerosi elementi, l'adeguatezza della motivazione del giudice del merito deve essere vagliata con riferimento all'insieme degli stessi nonché alle difese delle parti; peraltro, l'eventuale silenzio della motivazione su taluni dei predetti elementi non può essere considerato omesso esame di punti decisivi qualora, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato e non si possa affermare che, senza quel silenzio, la decisione avrebbe potuto essere diversa.