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Cassazione, sentenza 22 novembre 2016, n. 23760, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Bene ddel "de cuius" in comunione con altro soggetto - Necessità di evocare il comproprietario nel giudizio di riduzione - Insussistenza - Fondamento.
Nel giudizio conseguente alla proposizione di un'azione di riduzione, la questione relativa alla titolarità esclusiva, o meno, dei beni in capo al "de cuius" non implica la necessaria convocazione ivi anche del terzo loro preteso comproprietario: tale questione, invero, ha natura pregiudiziale - perché funzionale alla sola decisione di quell'azione, per stabilire il "relictum" e, di riflesso, la quota di riserva - sicché, giusta l'art. 34 c.p.c., deve essere risolta dal giudice "incidenter tantum" ove sia mancata la domanda di parte volta ad ottenere una statuizione con efficacia di giudicato circa il definitivo accertamento della proprietà dei predetti beni.