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* Cassazione, sentenza 5 settembre 2016, n. 17576, sez. II civile

SUCCESSIONI - DIVISIONE GIUDIZIALE - Divisione plurimasse – Riunificazione – Emenda d’ufficio – Non sussiste – Corrispondenza fra quote ideali e in natura – Pregiudizio – Non sussiste.
In presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti condividenti.
L’errore commesso dal giudice di primo grado che si è discostato dal principio delle divisioni plurimasse non può essere emendato d’ufficio ad opera del giudice del gravame, ma necessita di una sollecitazione della parte interessata attraverso la proposizione di un mezzo di gravame. Ove non sia dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’aver differenziato le masse ai fini della divisione, una volta che sia stata assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura al valore delle quote ideali vantate dai condividenti, si deve osservare che non si determina alcun pregiudizio suscettibile di giustificare l’interesse a denunziare l’adozione da parte del giudice di appello di un criterio divisionale difforme da quello adottato dal giudice di primo grado, risolvendosi tale scelta nell’esercizio della potestà discrezionale del giudice di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione.