SUCCESSIONI - DIVISIONE GIUDIZIALE - Divisione
plurimasse – Riunificazione – Emenda d’ufficio – Non sussiste – Corrispondenza
fra quote ideali e in natura – Pregiudizio – Non sussiste.
In presenza di beni
provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre
procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione
ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in
presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti
condividenti.
L’errore commesso dal
giudice di primo grado che si è discostato dal principio delle divisioni
plurimasse non può essere emendato d’ufficio ad opera del giudice del gravame,
ma necessita di una sollecitazione della parte interessata attraverso la
proposizione di un mezzo di gravame. Ove non sia dedotto uno specifico pregiudizio
derivante dall’aver differenziato le masse ai fini della divisione, una volta
che sia stata assicurata la corrispondenza quantitativa delle quote in natura
al valore delle quote ideali vantate dai condividenti, si deve osservare che
non si determina alcun pregiudizio suscettibile di giustificare l’interesse a
denunziare l’adozione da parte del giudice di appello di un criterio
divisionale difforme da quello adottato dal giudice di primo grado,
risolvendosi tale scelta nell’esercizio della potestà discrezionale del giudice
di procedere alla formazione delle quote del progetto di divisione.