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Cassazione, ordinanza 14 aprile 2017, n. 9713, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione - Iscrizione del certificato ereditario su richiesta di altro chiamato all'eredità – Necessità della ratifica - Fondamento.
Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l'intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell'interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l'acquisto della qualità di erede in capo a quest'ultimo, in assenza di una esplicita ratifica - che non si esaurisca nella mera inerzia - necessaria per l’accettazione dell’eredità.
(Fattispecie relativa all'assunzione, per successione, di un maso chiuso).