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Cassazione, sentenza 9 settembre 2011, n. 18583, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legittimari - Legato in sostituzione di legittima - Condizioni - Intenzione del testatore di attribuire i beni determinati senza chiamata all'eredità - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Difetto di tale volontà - Legato in conto di legittima - Indagine di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti.


Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551.
Massime precedenti Conformi: N. 12854 del 2011.