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Cassazione, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21348, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - Ipotesi disciplinate dagli artt. 476 e 527 cod.civ. - Differenze - Fondamento.

 

In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476,  Cod. Civ. art. 527

Massime precedenti Vedi: N. 3018 del 2005