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Cassazione, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22977, sez. II civile

SUCCESSIONE IN GENERE - Accettazione della eredità – Tacita.



L'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione dell'eredità.