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Cassazione, sentenza 8 maggio 2012, n. 7000, sez. II civile

Cimiteri - Sepolcro (diritto di) - Sepolcro ereditario - Sepolcro gentilizio o familiare - Distinzione - Regime - Fattispecie di trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario.


Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa".
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, correttamente motivando, aveva dichiarato l'avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario sulla scorta dei comportamenti tenuti dai discendenti nei confronti del Comune, titolare del potere concessorio sull'area cimiteriale, comportamenti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria nei diritti relativi alla tomba di famiglia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824
Massime precedenti Conformi: N. 12957 del 2000, N. 1789 del 2007
Massime precedenti Vedi: N. 1134 del 2003