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Cassazione, sentenza 7 maggio 2013, n. 10605, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - Rinunzia a legato di beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Atto di citazione espressivo della volontà abdicativa - Idoneità - Fondamento - Trascrizione della domanda - Rilevanza - Esclusione.


La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 649, 650, 1350 e 2652, Cod. Proc. Civ. artt. 163 e 2643
Massime precedenti Conformi: N. 9262 del 2003
Massime precedenti Vedi: N. 5133 del 1983

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7098 del 2011