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Cassazione, sentenza 31 maggio 2012, n. 8753, sez. II civile

Successioni testamentarie – Testamento olografo – Disposizioni aggiunte da un terzo dopo la sottoscrizione del testatore – Invalidità dell’intera scheda per mancanza di autografia – Esclusione.


In materia di testamento olografo, il principio dell’autografia previsto dall’articolo 602 del codice civile non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che come tali non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo ne elimina il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento ancorché su incarico o col consenso del testatore
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602
Massime precedenti: Vedi 1239/2012; 26258/2008;11733/2002