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Cassazione, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2148, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - Differenza dall'azione di accertamento della qualità di erede - Domanda accessoria di rendiconto della gestione dei beni ereditari - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

 

La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l'azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra "petitio hereditatis", ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533 e art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 263

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2004, N. 30552 del 2011