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Cassazione, sentenza 30 aprile 2012, n. 6625, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod. civ. spettante al coniuge superstite - Natura - Legato "ex lege" - Conseguenze - Acquisto immediato dall'ereditando - Sussistenza - Conflitto da risolvere secondo il regime della trascrizione tra il diritto di abitazione e i diritti degli aventi causa dall'erede - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.


Il diritto di abitazione, riservato dall'art. 540, secondo comma, cod.civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato "ex lege", che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede.
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, art. 649 com. 2, art. 2643 e art. 2644
Massime precedenti Vedi: N. 4329 del 2000, N. 6231 del 2000, N. 10014 del 2003