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Cassazione, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22100, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - Imprescrittibilità - Limiti - Fattispecie.

L'imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall'art. 533 c.c., non altera l'ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell'asse ereditario.

(Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).