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Cassazione, sentenza 29 marzo 2011, n. 7098, sez. Unite civili

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene immobile - Rinuncia - Forma scritta - Necessità - Fondamento .


In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art.551 cod. civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 cod. civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551, 649 e 1350.
Massime precedenti Conformi: n. 1261 del 1995.
Massime precedenti Vedi: n. 8878 del 2000, n. 13785 del 2004, n. 15124 del 2010.
(Massima ufficiale CED Cassazione: la prima segnalazione della decisione è stata pubblicata nella rassegna del 14 aprile 2011)