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Cassazione, sentenza 28 maggio 2012, n. 8490, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere - Interpretazione - Scrittura privata - Configurabilità come testamento olografo - Condizioni - Riscontro dei requisiti di forma di cui all'art. 602 cod. proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Volontà di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte - Necessità - Sussistenza - Accertamento rimesso al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.


Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un "prius" logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell'autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l'intento del "de cuius" di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, 587, 602 e 1362
Massime precedenti Vedi: N. 134 del 1964, N. 595 del 1972, N. 8668 del 1990, N. 11504 del 1992, N. 24637 del 2010