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Cassazione, sentenza 26 novembre 2015, n. 24150, sez. II civile

SUCCESSIONI - COLLAZIONE – Donatario – Nudo proprietario dell’immobile – Riserva a favore del de cuius - Spese e miglioramenti – Deducibilità - Sussiste.

La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell'usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 c.c., assume a riferimento gli interventi sul bene posti in essere dall'usufruttuario, che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento dell'indennizzo.

Il donatario il quale abbia ricevuto la nuda proprietà del bene immobile, con riserva di usufrutto a favore del de cuius, non può invocare a suo favore la regola sancita dall’articolo 748 c.c.: ne consegue che le istanze istruttorie dedotte e reiterate in appello dal donatario, non esaminate dalla Corte d’appello perché assorbite nella ritenuta inammissibilità della richiesta di applicazione dell’articolo 748 c.c., dovranno essere valutate in sede di rinvio, al fine di stabilire se e quali opere realizzate dal predetto, in epoca successiva alla donazione con riserva di usufrutto, debbano essere dedotte a suo favore in sede di collazione.