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Cassazione, sentenza 26 maggio 2015, n. 10803, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - Disposizione testamentaria - Rendita in favore di un beneficiario determinato - Qualificazione come legato - Ragioni.


La disposizione testamentaria che preveda la corresponsione di una rendita ad un soggetto determinato ha natura di legato e non di onere, o "modus", poiché il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del "de cuius", mentre il secondo integra una liberalità indiretta a vantaggio di soggetti solo genericamente indicati, che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, sicché il beneficiario della liberalità è un avente causa da quest'ultimo e non dal testatore.