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Cassazione, sentenza 25 ottobre 2013, n. 24171, sez. II civile

I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - OMISSIONI O INFEDELTÀ NELL'INVENTARIO - Occultamento doloso - Onere della prova - Spettanza - Individuazione - Fondamento.

 

In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 484 e 494

Massime precedenti Conformi: N. 1177 del 1962

 

II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - ALIENAZIONI NON AUTORIZZATE - Eredità beneficiata - Libera disponibilità dei beni dell'asse - Esclusione - Atti di alienazione subordinati alla valutazione del giudice - Nozione - Fattispecie.

 

In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari.

(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non rientrassero nell'ambito degli atti necessitanti dell'apposita autorizzazione giudiziaria la demolizione di un'autovettura di nessun valore commerciale caduta in successione, come l'appropriazione del vestiario del "de cuius" di valore minimale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 484 e 493

Massime precedenti Vedi: N. 4469 del 1993