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Cassazione, sentenza 25 maggio 2012, n. 8352, sez. II civile

Successioni testamentarie – Testamento olografo – Clausola di diseredazione – Validità – Sussistenza - Mancanza di clausole attributive di beni – Irrilevanza.


E’ valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili. In sostanza, la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazionepost mortem del proprio patrimonio. Il “disporre” di cui all’art. 587, primo comma , cod. civ., può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva.
(Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente aveva sorretto il motivo di ricorso sulla scorta del principio espresso dalla Cassazione nel 1967, ritenuto non più attuale, in base al quale: “il testatore può escludere dall’eredità in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione di erede o di legato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587
Massime precedenti Vedi: N. 1458/1967; N. 6339/1982; N. 5895/1994