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Cassazione, sentenza 25 giugno 2013, n. 15990, sez. II civile

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - Ragioni ereditarie del figlio nella successione del padre naturale - Esercizio - Condizioni - Passaggio in giudicato della sentenza che rimuove lo "status" di figlio legittimo altrui - Necessità - Fondamento.

 

Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra "status" che, ai sensi dell'art. 253 cod. civ., determina l'inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 235, 250, 253 e 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Vedi: N. 2782 del 1978, N. 10838 del 1997