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Cassazione, sentenza 24 luglio 2012, n. 12919, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Lesione della quota di legittima - Nozione - Determinazione del valore della massa ereditaria e della porzione disponibile - Accertamento - Necessità - Criteri di calcolo del "relictum" e del "donatum".


In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 456, 553, 556, 564, 747, 748, 749, 750 e 751
Massime precedenti Conformi: N. 11873 del 1993 Massime precedenti Vedi: N. 1769 del 1974, N. 4698 del 1999