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Cassazione, sentenza 24 aprile 2018, n. 10075, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - Criteri, modalità, finalità - Attribuzione alle parole del testatore di un significato diverso da quello tecnico e letterale - Ammissibilità - Condizioni - Riferimento ad elementi estrinseci - Limiti.

 

 

Nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente    di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza  l'effettiva intenzione del "de cuius".