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Cassazione, sentenza 21 novembre 2017, n. 27624, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) - Disciplina prevista dall'art. 458 c.c. - Patto successorio - Individuazione - Fattispecie.

 

Configurano un patto successorio - nullo ex art. 458 c.c. - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento.

(Nella specie, la S.C. ha ravvisato un patto successorio nella convenzione con cui due coniugi avevano disposto dei propri beni, per il tempo successivo alla propria morte, in favore dei rispettivi figli, contestualmente prevedendo l'immodificabilità di tale accordo, se non in virtù di consenso scritto di entrambi essi disponenti).