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Cassazione, sentenza 21 maggio 2012, n. 8021, sez. II civile

I) Successioni "mortis causa" - Coeredità (comunione ereditaria) - Diritto di accrescimento - Condizioni - Fatti costitutivi del diritto di accrescimento - Individuazione - Inesistenza dell'altrui diritto di rappresentazione - Esclusione - Eccezione di rappresentazione - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento.

I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 cod. civ. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 467, 522 e 674
Massime precedenti Vedi: N. 3049 del 1984


II) Successioni "mortis causa" - Coeredità (comunione ereditaria) - Diritto di accrescimento - Condizioni - Specifica accettazione dei subentranti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Operatività "ipso iure" dell'acquisto per accrescimento - Conseguenze - Irrevocabilità della rinunzia ereditaria.

In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 522, 525, 674 e 676
Massime precedenti Conformi: N. 2549 del 1966