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Cassazione, sentenza 19 aprile 2013, n. 9651, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI - Incidenza quantitativa sulla determinazione dell'asse relitto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze- Fattispecie.



In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ed i uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art.540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum"(e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari.
(Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 540 com.2, 542, 553 e 556
Massime precedenti Vedi: N. 4329 del 2000
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4847 del 2013