Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 18 aprile 2012, n. 6070, sez. III civile

Successioni – Rinuncia all’eredità – Costituzione in giudizio.


Non è ostativa all'accettazione la precedente rinuncia all'eredità operata da due dei figli, in quanto il chiamato all'eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può ex art.525 c.c. successivamente accettarla, in forza dell'originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno - circostanza che non risulta essere avvenuta nella specie - per l'effetto dell'acquisto compiuto da altro chiamato. Parimenti, non rileva la rinuncia all'eredità effettuata anche dall’altra figlia dopo la avvenuta accettazione tacita operata con la costituzione in giudizio, stante il noto principio "semel heres, semper heres", in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più rinunciarvi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 525