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Cassazione, sentenza 16 gennaio 2014, n. 824, sez. II civile

I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - DOLO (CAPTAZIONE) - Prova indiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Convivenza del beneficiario col testatore - Sufficienza - Esclusione.

 

In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col "de cuius".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 624 e Cod. Civ. art. 2729

Massime precedenti Conformi: N. 14011 del 2008

 

II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - Legato in sostituzione di legittima - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

 

Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario "la sola casa ... quale sua stretta legittima ... a titolo di legittima che neanche merita").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551

Massime precedenti Conformi: N. 18583 del 2011