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Cassazione, sentenza 15 maggio 2018, n. 11763, sez. III civile

SUCCESSIONI - Mandato post mortem – Incarico di trasferire beni dell'eredità – Legittimità – Esclusione – Motivi.

 

Mentre deve ritenersi valido ed efficace un mandato post mortem exequendum destinato a giustificare, dopo la morte del mandante, la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius (ossia nella forma dell’adempimento di obbligazioni già assunte), dev’essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e moda, importi, attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione mortis causa di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie.