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Cassazione, sentenza 15 maggio 2013, n. 11737, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - Dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto il legittimario - Incidenza sulla quota di riserva - Esclusione - Natura di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del "de cuius"; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 553 e 2735

Massime precedenti Vedi: N. 20868 del 2004, N. 15346 del 2010